Aiuti e contributi da pubblicare entro il 30 giugno

Sanzioni per gli inadempienti. In tempo fino al 30 giugno per mettersi in regola.

E’ obbligatorio, per tutte le aziende, rendere noto l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente. Va fatto attraverso la pubblicazione di tale informazione in maniera adeguatamente chiara sul sito web aziendale. Si è in tempo entro il 30 giugno di ogni anno.

E’ quanto stabilito dalla legge 124/2017 modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (art. 1, commi da 125 a 129). Il 2023 è il primo anno a partire dal quale l’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata.
Tuttavia, tale obbligo di pubblicazione degli aiuti di stato ricevuti, è partito dall’anno 2018.

Quali sono i soggetti obbligati ad adempiere all’obbligo?

I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti.

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, purché l’importo complessivo sia superiore a 10.000 € annui. Se invece i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10.000 € complessivi, decade l’obbligo di pubblicazione.

Alcuni esempi di aiuti/contributi soggetti all’obbligo:

  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Quali sanzioni si prevedono per gli inadempienti.

A partire dal 1° gennaio 2023 la norma prevede (art. 1. comma 125-ter), a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

A seconda dei casi, a passare sotto il controllo delle singole amministrazioni sono i i siti internet o i bilanci della impresa. La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs. 33/2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.

Al fine di non incorrere in sanzioni, consigliamo di prestare attenzione a questa normativa, che ricapitoliamo qui di seguito:

L’obbligo prevede la pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, gli enti presenti in tale registro possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate

Per ulteriori informazioni riguardo alla procedura di pubblicazione e per accertarti della correttezza del tuo adeguamento alla normativa, compila il form di seguito, un esperto ti contatterà in tempi brevi.

    Leggi Informativa del Form Contatti